REGOLAMENTO MISSION FAMILY ACLI SRL

PREMESSA: I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA VENDITA ON LINE

Per vendita on line si intende una vendita effettuata tramite Internet, mediante accesso del compratore al sito web del venditore. La vendita on line rientra quindi nell’ambito dell’e-commerce (commercio elettronico), ossia in quell’insieme di pratiche dirette alla commercializzazione di un bene o di un servizio per via telematica..

Dopo le modifiche apportata dal D.Lgs. 21/2014 (in vigore dal 13 giugno 2014), la tutela dei consumatori nella vendita on line e la relativa disciplina sono sostanzialmente racchiuse nel c.d. “Codice del Consumo” (D.Lgs. 206/2005) e precisamente nelle norme che regolamentano la vendita a distanza.

L’art. 68 del sopramenzionato Codice del Consumo contiene un’importante norma, la quale rinvia – per quanto non ivi disciplinato – ad un’altra disposizione normativa, ossia al D. Lgs. 70/2003 relativo all’e-commerce.

IL CAMPO DI APPLICAZIONE

Come disposto dal novellato art. 46 del Codice del consumo, le nuove disposizioni si applicano a qualsiasi contratto concluso tra professionisti e consumatori, compresi i contratti riguardanti la fornitura di energia elettrica e gas, e non più solo ai contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali, come era invece previsto dal “vecchio” Codice.

Sono invece oggetto di esclusione i contratti negoziati fuori da locali commerciali in base ai quali il corrispettivo da pagare a carico del consumatore non sia superiore alla somma di 50 € (fatta salva l’ipotesi di conclusione di più contratti stipulati contestualmente il cui corrispettivo globale sia superiore a tale cifra).

OGGETTO

I presenti termini e condizioni di vendita hanno per oggetto l’acquisto sul sito dei beni e servizi gestiti da Mission Family Acli S.r.l.

La vendita di tali beni e servizi viene eseguita da Mission Family Acli S.r.l,  con sede legale in Via Marcora n. 18/20 Roma (RM), P. Iva e Cod. Fisc. 04198630404, Capitale sociale E. 100.000,00 int. ver.

Il Cliente è tenuto a leggere attentamente tali termini e condizioni che disciplinano l’acquisto dei servizi effettuati sul sito www.missionfamily.org conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del Consumo”) e dal Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (di seguito, “Decreto E-commerce”).

Effettuando un acquisto, secondo le modalità previste, il Cliente dichiara di aver preso visione di tutte le indicazioni fornite durante la procedura d’acquisto e di accettare integralmente i presenti termini e condizioni.

Mission Family Acli S.r.l. si riserva il diritto di modificare tali termini e condizioni.

 

 

REGOLE PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

 

L’ acquisto dei beni e servizi di Mission Family Acli S.r.l. può concludersi in modalità on line, sul sito www.missionfamily.org  con l’emissione di un numero di prenotazione che verrà comunicato al cliente con un’email inviata all’indirizzo di posta elettronica introdotto in fase di prenotazione.

La vendita sarà considerata conclusa con l’invio da parte del venditore/distributore al cliente di una e-mail di conferma dell’ordine relativo al servizio richiesto contenente:

– nome e cognome del cliente o ragione sociale della persona giuridica

– codice fiscale o partiva iva

– numero telefonico

PREZZO

Il prezzo dei servizi deve intendersi comprensivo di IVA, salvo quanto di seguito precisato.

Infatti, nel caso che le prestazioni di servizi siano rese a favore di clienti non residenti in Italia (sia soggetti UE che extra-UE), non è previsto assoggettamento ad IVA per assenza del presupposto territoriale (ex art. 7-ter del DPR n. 633/72): ferma resta comunque l’invarianza del prezzo stesso (che in tal caso sarà al netto dell’IVA non dovuta).

Non sono previsti ulteriori sovrapprezzi oltre a quelli evidenziati al momento dell’acquisto.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Ogni pagamento da parte del cliente che intende effettuare un ordine on line potrà avvenire  per mezzo delle carte di credito dei circuiti Visa, Mastercard, oppure tramite Paypal o 2Pay.

Alcuni dati riferiti al numero ordine, l’ importo da pagare e l’avvenuto pagamento, necessari al fini dell’acquisto del servizio richiesto, saranno scambiati tra Mission Family Acli S.r.l. e l’Istituto Bancario su apposite linee protette e con tutte le garanzie assicurate dall’utilizzo dei protocolli di sicurezza previsti dai circuiti di pagamento.

Mission Family Acli S.r.l. non entra in possesso dei dati e del numero della carta di credito utilizzata nell’acquisto in quanto tali informazioni saranno trattate esclusivamente dall’Istituto Bancario.

FATTURAZIONE

I corrispettivi delle prestazioni rese saranno sempre oggetto di fatturazione da parte del distributore/venditore.

A tal fine, in fase di acquisto online, il cliente dovrà obbligatoriamente compilare le sezioni relative ai propri dati anagrafici e fiscali.

Al momento del perfezionamento della transazione di pagamento, il venditore/distributore provvederà a trasmettere via email all’indirizzo dichiarato la fattura relativa al servizio acquistato.

DICHIARAZIONI MENDACI

Con la compilazione del modulo di richiesta dei servizi aeroportuali l’acquirente è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

CONSEGNA DEI BENI: TERMINE

Nei contratti di acquisto di beni, il venditore deve consegnarli senza ritardo e al più tardi entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, salvi patti diversi.

 

 

INFORMATIVA IN ORDINE AL DIRITTO DI RECESSO


CLICCA QUI PER ACCEDERE AL MODULO DI RECESSO

DIRITTO DI RECESSO

Per i contratti stipulati a distanza, a partire dal 13/6/2014, il consumatore ha 14 giorni di tempo per recedere dall’acquisto. Tale diritto è esercitabile senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi ad eccezione del costo di restituzione del bene ricevuto.

Termine
Il termine di 14 giorni decorre:

– in caso di acquisto di servizi, dal giorno della conclusione del contratto;
– in caso di acquisto di beni, dal giorno in cui il consumatore (o un terzo da questi designato, diverso dal vettore) ne viene in possesso.

Casi particolari di acquisto di beni:

a) se i beni sono più di uno ordinati insieme e consegnati separatamente, il giorno da cui far partire il termine di recesso è quello in cui il consumatore entra in possesso dell’ultimo bene ordinato;
b) se il bene è unico ma costituito da vari pezzi o lotti, il giorno da cui far partire il termine di recesso è quello in cui il consumatore entra in possesso dell’ultimo pezzo o lotto.
c) se il contratto prevede la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo, il giorno da cui far partire il termine è quello in cui il consumatore entra in possesso del primo bene.

– Per i contratti di fornitura di gas, acqua, elettricità non messi in vendita in volume limitato o quantità determinata, il termine parte dal giorno della conclusione del contratto.

Le parti possono accordarsi per iniziare ad eseguire il contratto subito, nel periodo di termine di recesso (tipicamente nei contratti per i servizi). In questo caso se poi il consumatore cambia idea ed esercita il diritto di recesso, a suo carico rimarrà parte del prezzo pattuito, relativamente al servizi già goduti, ovvero la parte proporzionale al periodo di attività del contratto. Il diritto di recesso è escluso, invece, se nei 14 giorni il servizio contrattato viene reso interamente (stante l’accordo col consumatore).

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Il consumatore, per esercitare il diritto di recesso, deve informare il distributore della sua decisione. SI precisa che la legge da una parte non impone l’invio per iscritto con raccomandata a/r o pec, ma dall’altra precisa che l’onere della prova del corretto esercizio del diritto grava sul consumatore.
La comunicazione di recesso può essere redatta liberamente o utilizzando il modulo precompilato reso disponibile dal venditore/distributore.

EFFETTI DEL RECESSO

Il recesso pone fine a tutti gli obblighi contrattuali, quelli del venditore/distributore e quelli del consumatore, anche se ha riguardato non un contratto vero e proprio ma una semplice offerta, proposta d’ordine o quant’altro.
Col recesso sono risolti di diritto anche eventuali contratti accessori collegati al contratto principale, per esempio i contratti di finanziamento (credito al consumo) sottoscritti al fine di rateizzare il prezzo dovuto.

RIMBORSO DEI PAGAMENTI

Se ci sono stati dei pagamenti, il venditore/distributore deve rimborsarli, con riferimento al prezzo dei beni o dei servizi erogati, ad eccezione delle spese di riconsegna dei beni oggetto di recesso, che debbono intendersi a carico dell’acquirente/consumatore.

Il rimborso deve avvenire entro 14 giorni da quando il venditore/distributore risulta informato della volontà di recedere del consumatore, utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore.

Nel caso vi sia di mezzo l’onere di restituzione dei beni, il venditore potrà trattenere il rimborso fino al loro ricevimento o fino al ricevimento di una prova del fatto che gli stessi sono stati rispediti.
Se il consumatore ha specificatamente scelto di attivare il contratto (relativo a servizi) prima del decorso del termine per il recesso, una parte del prezzo pattuito sarà dovuta, e quindi non rimborsabile. La parte dovuta è calcolata proporzionalmente rispetto ai servizi già goduti o comunque al periodo di attività del contratto.

ECCEZIONI

Sono esclusi dalla possibilità di esercitare il diritto di recesso:

–   i contratti per servizi già completamente eseguiti, con l’accordo espresso del consumatore, ed iniziati PRIMA del decorso del termine di 14 giorni per il recesso e con accettazione da parte del consumatore della perdita del diritto;

–   la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso;

– la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati;

– la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente;

– la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna;

– la fornitura di beni che, dopo la consegna, risultano, per loro natura, inscindibilmente mescolati con altri beni;

– la fornitura di bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato concordato al momento della conclusione del contratto di vendita, la cui consegna possa avvenire solo dopo trenta giorni e il cui valore effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato che non possono essere controllate dal professionista;

– i contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell’effettuazione di lavori urgenti di riparazione o manutenzione. Se, in occasione di tale visita, il professionista fornisce servizi oltre a quelli specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi di ricambio necessari per effettuare la manutenzione o le riparazioni, il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni supplementari;
– la fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna;

– la fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni;

–  i contratti conclusi in occasione di un’asta pubblica;

– la fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o i servizi riguardanti le attività del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici;

– la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l’esecuzione è iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con la sua accettazione del fatto che in tal caso avrebbe perso il diritto di recesso.

GARANZIE

Tutti gli acquisti di beni effettuati da consumatori, a prescindere dalle modalità (in negozio, a distanza, fuori dai locali commerciali del venditore, etc.) sono “coperti” dalla garanzia biennale di legge disciplinata da una particolare sezione del codice del consumo intoccata dal D.lgs.21/2014 ma ugualmente importante.

Si ricorda, in breve, che sono “coperti” vizi di conformità (beni diversi da quelli contrattati) e di produzione (difetti del bene) per due anni dall’acquisto, da contestare direttamente al venditore entro due mesi, con possibilità di ottenere -gratuitamente – la riparazione o sostituzione del bene oppure, nel caso queste si rivelassero impossibili o non risolutive, la risoluzione del contratto.
Restano a parte, funzionanti “parallelamente” e disciplinate da contratti, le eventuali garanzie dei produttori del bene (garanzie convenzionali o commerciali) fruite presso i cosiddetti centri di assistenza. Per queste la legge interviene poco, solo in termini generali.

I DIFETTI “COPERTI”

Sono oggetto della garanzia i vizi di produzione (malfunzionamenti, difetti del bene, etc), fatti rientrare dal codice nel piu’ generale concetto del vizio di conformità del bene rispetto al contratto di vendita.

In generale, si presume che il bene NON sia conforme al contratto quando:

– non è idoneo all’uso al quale serve abitualmente un bene dello stesso tipo;

– non è conforme alla descrizione fatta dal venditore (o riportata sulla confezione) e non possiede le qualità del bene che eventualmente il venditore abbia presentato al consumatore come campione o modello;

– non presenta le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle eventuali dichiarazioni pubbliche (pubblicità, etichette) fatte dal venditore o dal produttore;

– non è idoneo all’uso voluto dal consumatore e comunicato al venditore al momento dell’acquisto.
In parole povere, sono contestabili sia i tipici vizi di produzione, quindi tutti i difetti che rendono il bene inservibile (rotture, malfunzionamenti, etc.), sia tutti i generici vizi di non conformità: oggetto diverso da quello pattuito, assenza di caratteristiche promesse dal venditore, scritte in etichetta o fatte presenti dal consumatore al momento dell’acquisto, difformità rispetto alla pubblicità o alle “normali” aspettative del consumatore (un’apparecchiatura elettronica che non “colloqui” in italiano, per esempio), etc.

Si considera difetto anche quello che deriva dall’imperfetta o errata installazione del bene quando tale attività sia compresa nel contratto di vendita sia stata effettuata dal venditore o da terzi sotto la sua responsabilità Stessa cosa nel caso in cui l’installazione, concepita per poter essere fatta anche dal consumatore, sia stata da questi effettuata in modo non corretto a causa di carenza delle istruzioni di montaggio.

La garanzia non si applica:

-quando il venditore può dimostrare che il consumatore era a conoscenza del difetto e/o della mancanza, oppure non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza;
-quando il difetto dipende da istruzioni o materiali forniti dal consumatore o da sue responsabilità (interventi sul bene, uso incauto, etc.);
– quando il venditore può dimostrare che non era a conoscenza delle dichiarazioni pubbliche inerenti il bene oppure che la decisione di acquistare il bene non è stata influenzata dalle stesse;
– quando il venditore può dimostrare che le dichiarazioni pubbliche (pubblicità, promozioni, etc,) sono state adeguatamente corrette in modo da essere correttamente conoscibili al consumatore PRIMA dell’acquisto.

DIRITTI DEL CONSUMATORE

In caso di difetto di cui sopra il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione con un bene analogo oppure, in casi particolari, ad una riduzione del prezzo fino ad arrivare alla risoluzione del contratto.

In caso di difetti di non conformità rispetto al contratto (articolo diverso, caratteristiche mancanti, etc, vedi sopra) il rimedio classico è la risoluzione del contratto, dato che non si tratta di vizi eliminabili con una riparazione o una sostituzione. Il principio è quello generico fissato dal codice civile, la risoluzione del contratto per inadempienza.

In tutti gli altri casi, o comunque quando vi è una rottura o un malfunzionamento. Il consumatore può scegliere tra la riparazione o la sostituzione. Se però il rimedio scelto (tipicamente la sostituzione) risultasse per il venditore eccessivamente oneroso rispetto all’altro, questi può scegliere il meno oneroso (tipicamente la riparazione).

L’eccessiva onerosità si ha quando il rimedio scelto dal consumatore comporta un costo eccessivamente alto per il venditore rispetto a quello relativo all’altro rimedio, tenendo conto sia del valore del bene (senza difetti) sia dell’entità del difetto stesso, ed anche dell’eventualità che la soluzione alternativa sia pienamente risolutiva e non causi problemi al consumatore. Esempio tipico: difetto su un’auto a fronte del quale il consumatore chiede la sostituzione della stessa quando il difetto è facilmente riparabile senza inconvenienti per il consumatore. In tale ottica un difetto che rende il motore totalmente inutilizzabile cambia molto le cose rispetto ad un più “semplice” malfunzionamento delle frecce, per completare l’esempio.

Le riparazioni o sostituzioni devono essere effettuate in un congruo termine di tempo e non devono arrecare inconvenienti al consumatore.

Se il rimedio si rivela impossibile da attuare, eccessivamente oneroso (in termini di disagio e danni, anche relativi all’attesa) o non risolutive è possibile chiedere al venditore la risoluzione del contratto.
La valutazione di questi casi è in parte soggettiva. Se per esempio si è chiesta una riparazione e passano mesi senza ottenere nulla oppure se si sono tentate inutilmente diverse riparazioni, è bene passare alla richiesta di sostituzione (se possibile) o direttamente alla risoluzione del contratto.
In alcuni casi, tipicamente quando il difetto è lieve, al posto della risoluzione contrattuale si può ottenere una riduzione del prezzo. A fronte di difetti di lieve entita’, infatti, la risoluzione non è possibile per legge.

COME AGIRE: TEMPI E MODI

Sono coperti i vizi manifestatisi entro due anni dall’acquisto (consegna del bene); il consumatore ha due mesi di tempo dalla scoperta per contestarli al venditore, quindi in realta’ la prescrizione finale è di 26 mesi.

Il vizio che si manifesta nei primi sei mesi dalla consegna del bene può essere presunto, ovvero NON grava sul consumatore la prova della sua presenza sul bene al momento dell’acquisto.
La prova invece grava sul consumatore quando il vizio si manifesta successivamente oppure quando il consumatore non possa dimostrare di aver opportunamente contestato nei termini. Detta prova consiste normalmente in una dichiarazione scritta rilasciata – a seconda del caso- da un tecnico od addirittura da un perito, o comunque da qualsiasi documento che possa “certificare” che il danno è collegato ad un vizio preesistente, già presente sul bene (magari “latente”) al momento dell’acquisto. Ogni considerazione in merito è inevitabilmente generica e puo’ cambiare di volta in volta a seconda del caso specifico.

 

 Principi di comportamento per la prevenzione degli illeciti

Reati societari

Mission Family Acli Srl è attivamente impegnata a favorire lo sviluppo di una cultura della legalità nella gestione delle attività d’impresa e la prevenzione degli illeciti per i quali può sussistere una responsabilità amministrativa dell’impresa, introdotti nell’ordinamento giuridico italiano dal D. Lgs 8/6/2001 n.231.

A tal fine è posto l’espresso divieto a carico degli amministratori, dei dirigenti, dei lavoratori e dei collaboratori aziendali di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dal citato D.Lgs 231/01 e porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo, ovvero comportamenti che possano favorire la commissione dei predetti reati.

 

 Corruzione e concussione

Mission Family Acli Srl, in coerenza con i valori di onestà e trasparenza, è attivamente impegnata a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione e concussione.

In particolare, non consente che siano versate somme di denaro o esercitate altre forme di corruzione allo scopo di procurare vantaggi diretti o indiretti all’azienda stessa.

Vieta l’accettazione di doni o favori da parte di terzi che oltrepassino le normali regole di ospitalità e cortesia.

 

Frode a danno dello Stato e di enti pubblici – malversazione

La società è altresì impegnata, nei rapporti con le Istituzioni Comunitarie, lo Stato, gli enti pubblici in genere a rilasciare dichiarazioni ed a fornire documentazioni, informazioni e certificazioni veritiere e trasparenti, rispondenti alle registrazioni contabili ed alla documentazione aziendale.

La Mission Family Acli Srl, parimenti, è impegnata a fornire informazioni e documentazioni complete, veritiere e trasparenti ai fini della richiesta di contributi pubblici previsti dalla vigente normativa di settore.

 

Scritture contabili e bilancio d’esercizio

Le evidenze finanziarie e contabili della Mission Family Acli Srl devono essere basate su informazioni precise, esaurienti e verificabili e riflettere la natura dell’operazione di cui si tratta, nel rispetto della struttura gerarchica ed organizzativa della società.

Per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti idonea documentazione che consenta una agevole registrazione contabile e la ricostruzione accurata dell’operazione e delle relative responsabilità.

La tenuta dei libri contabili deve avvenire secondo criteri di correttezza e di pieno rispetto delle norme di legge e nessuna scrittura contabile falsa o artificiosa può esservi inserita per alcuna ragione.

Nessun amministratore, dipendente o collaboratore può impegnarsi in attività che determinino un tale illecito, anche se su richiesta di un superiore.

Mission Family Acli Srl assicura il rispetto dei principi di veridicità e correttezza nella redazione di qualsiasi documento giuridicamente rilevante, nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari.

La trasparenza contabile è assicurata anche dalla certificazione dei bilanci effettuata da società di revisione riconosciute e dalla attenta valutazione dei risultati esposti nelle relazioni.

Mission famliy Acli Srl è impegnata a fornire adeguata, completa e tempestiva informazione a tutti gli organi e alle funzioni interni ed esterni interessati alla formazione del bilancio d’esercizio, dei bilanci infrannuali, delle relazioni e delle comunicazioni sociali in genere, nel pieno rispetto delle normative vigenti, ed a favorire i controlli assegnati agli organi ed alle funzioni competenti.

 

Ricettazione e riciclaggio

La società adotta specifiche procedure aziendali per la formazione, l’attuazione e la comunicazione delle decisioni. La formazione, l’attuazione e la comunicazione delle decisioni degli amministratori sono disciplinate dai principi e dalle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dallo Statuto, dal codice etico e dal modello di organizzazione.

Le procedure aziendali sono costantemente aggiornate e viene data piena attuazione, in quanto applicabili alla società, alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 231/2007 volte alla prevenzione delle operazioni di riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.